Articolo 1.

      1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.
      2. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale

 

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da parte dell'elettore, invita l'elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui è al momento in possesso.
      3. Le apparecchiature depositate dall'elettore, prese in consegna dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, sono restituite all'elettore dopo l'espressione del voto. Della presa in consegna e della restituzione viene fatta annotazione in apposito registro.
      4. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1000 euro.